Capo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Ultima modifica 15 gennaio 2019

Art. 6 - Titolari dei diritti di partecipazione
In materia di referendum e di azione popolare, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente capo.

Art.7 - Diritto alla informazione
Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
Il regolamento:
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l’Amministrazione può promuovere l’istituzione dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Il Comune può pubblicare un "Bollettino" per informare gli appartenenti alla collettività cittadina.

Art. 8 - Iniziativa popolare
Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta con le modalità indicate dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare.
Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.
Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di cinquanta sottoscrizioni, presso il Segretariato Comunale. Il Sindaco, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte ai Consiglieri Comunali. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro trenta giorni dal deposito delle istanze.
Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni al Consiglio Comunale e al Sindaco. Il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte ai Consiglieri Comunali.

Art. 9 - Azione popolare
Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 10 - Referendum
Il Consiglio Comunale, anche su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi a materie di competenza locale, con l'eccezione:
a) dei bilanci;
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone, sempre che non si tratti della elezione del Difensore Civico;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante non meno di duecento sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cinquanta sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Difensore Civico, se nominato, e dal Segretario Comunale. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni.
Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal presente articolo. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui.
Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.
Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento del Consiglio Comunale ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L’abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.
Il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.
Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell’anno successivo.
Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 11 - Altre forme di consultazione
Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività.
Il regolamento per gli istituti di partecipazione determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art. 12 - Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte
Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo, il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino Comunale".
Il Consiglio Comunale può istituire consulte e osservatori - ai quali il Comune garantisce, di norma, mezzi adeguati - assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.
Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.
Il Consiglio Comunale può disciplinare forme di consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali. 

Art. 13 - Tempi e modalità della vita urbana
Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.
L'Amministrazione Comunale armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.
Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.
Può essere istituito un Osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione - sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione - degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina.
Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, il Comune promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:
a) assistenza e cura della persona, e in particolare dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;
b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni: dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;
c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Art. 14 - Difensore Civico
Al fine di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico.
Il regolamento per l'istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo da assicurare che il Difensore Civico sia scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l’esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell’Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l’azione con le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali.
Nelle more della nomina del Difensore Civico, il Sindaco, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina, può proporre ad altre pubbliche amministrazioni, la stipula di convenzioni per consentire al loro Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei confronti della popolazione sanvitese


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